A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE” CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. – E.T.S.
“STATUTO”
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI IL 19/12/2025
CON DECRETO REGIONALE N° 6516/GRFVG DEL 12/02/2026 LA SEZIONE È STATA ISCRITTA NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (R.U.N.T.S.) QUALE ENTE “A.S.D. SEZIONE DI TRIESTE CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. – E.T.S.” CON SEDE NEL COMUNE DI TRIESTE NELLA SEZIONE G “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART 22 DEL D.LGS. 117/2017
ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede
Tra tutti le Società affiliate alla FIPSAS esistenti nel territorio della ex provincia di Trieste, di seguito definite “ ASSOCIATI”, è costituita, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, di seguito indicata F.I.P.S.A.S., un’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro e non commerciale, apolitica, aconfessionale denominata “A.S.D. Sezione Provinciale di Trieste – convenzionata F.I.P.S.A.S.”, con sede legale e operativa in Trieste, Piazzale dei Legnami nr. 1/D, nel prosieguo dello Statuto indicata come “SEZIONE”.
I rapporti tra la Sezione e la F.I.P.S.A.S. sono regolati dalle norme contenute nella Convenzione sottoscritta tra le due parti.
La Sezione riveste la personalità giuridica con D. P. Reg. n.056/Pres. del 29 aprile 2022 della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.
L’ Associazione è inoltre costituita ed organizzata in forma di Ente del Terzo Settore, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, al fine di svolgere una o più attività di cui all’ art. 5 del D. Lgs. 117/2017 di seguito richiamate nel presente Statuto, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Pertanto, in esito all’ avvenuto inserimento dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione estenderà alla propria denominazione l’acronimo “E.T.S”
ART. 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi in armonia con lo Statuto della F.I.P.S.A.S. e le norme disposte per gli ETS contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’Associazione stessa.
Costituiscono integrazione e specificazione del presente Statuto tutti i Regolamenti Attuativi connessi, nonché il Modello Organizzativo e Gestionale ed il Codice Etico ex D.lgs. 231/2001, come integrato dai D. Lgs. 36 e 39/2021, come recepiti con Delibera CONI n.255/2023 (Safeguarding).
ART. 3 – Scopi
La Sezione fa propri gli scopi di cui all’ art. 2 dello Statuto F.I.P.S.A.S. entrato in vigore l’ 11/07/2024, ai sensi dell’ art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, ed in particolare si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva a livello territoriale di competenza della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l’attività formativa e didattica, riconosciute F.I.P.S.A.S. stessa, e favorisce in particolare la partecipazione alle discipline e attività sportive dei giovani senza distinzione di genere, delle persone socialmente fragili e delle persone con disabilità . La Sezione ha tra i propri obiettivi principali anche la tutela e l’incremento del patrimonio ittico, oltre che la difesa ed il miglioramento dell’ambiente naturale e per questo scopo può partecipare all’attività di protezione civile.
A tale scopo la Sezione potrà:
- organizzare l’attività sportiva e didattica e quella amatoriale degli Associati nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S.;
- gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell’ambito territoriale di competenza di proprietà, in affitto o a qualunque altro titolo concessi o detenuti;
- rappresentare gli Associati su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva compresa la sponsorizzazione e tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati stessi;
- rappresentare gli Associati ed i propri tesserati alla F.I.P.S.A.S. nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- elaborare proposte anche di norme e complessi normativi, in particolare in materia di protezione Civile, ed inviarne il testo alla F.I.P.S.A.S. e/o Comitato regionale competente per territorio;
La Sezione, inoltre, con i criteri e le modalità fissate nella Convenzione sottoscritta con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest’ultima:
- promuove e gestisce il tesseramento F.I.P.S.A.S. Federale nell’ambito territoriale di pertinenza;
- promuove le attività riconosciute dalla F.I.P.S.A.S. in tutte le sue specialità, organizza gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la F.I.P.S.A.S. medesima intenda far svolgere nel territorio di pertinenza;
- gestisce, nell’ esclusivo interesse degli Associati e dei propri tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nello ambito territoriale di pertinenza, al fine di promuovere l’attività sportiva federale, secondo il disposto dell’art. 2 dello Statuto della I.P.S.A.S.;
- promuove corsi di formazione tecnica per tecnici e atleti e cura la formazione tecnica delle guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.
- Promuove, organizza ed effettua attività di primo soccorso, l’attività motoria in ambiente acquatico, l’attività di addestramento e formazione dei soccorritori e degli addetti alla sicurezza nelle attività del nuoto pinnato, delle attività subacquee e di tutte le attività connesse a questi scopi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, in conformità al punto 13. del vigente Statuto Federale
Per l’attuazione degli scopi sociali la Sezione può costituire organismi operativi invitando a parteciparvi Enti, Associazioni e persone interessate alle attività.
Per gli stessi scopi la Sezione può aderire ad organismi che si interessano alle attività federali.
Con riferimento al disposto dell’art. 2 del citato Statuto federale, la Sezione Provinciale esplica la propria attività in ambito sociale nelle forme previste dai punti 6. al 16 dell’articolo citato e compatibili con la propria struttura organizzativa, rivolta in particolare a categorie sociali più sensibili, quali la gioventù e l’infanzia, la terza età, le categorie con bisogni speciali o disabilità motorie o sensoriali, oltreché nell’ambito della protezione ambientale. Per tali fini potrà collaborare, in via indicativa e non esaustiva, con istituti scolastici, associazioni no profit dedicate al supporto di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e il Comitato Italiano Paraolimpico. Nell’ambito delle attività volte alla conoscenza e alla conservazione del bene naturale costituito dalle acque marine, potrà collaborare, in via indicativa e non esaustiva, sia a fini di divulgazione che di ricerca con il World Wildlife Found (Oasi di Miramare) che con l’OGS e le istituzioni e facoltà universitarie.
Con riferimento al disposto del D. Lgs. 117/2017, art. 5, le attività di interesse generale saranno:
- d) educazione, istruzione formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’ utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica nel volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche prestando supporto ad associati che siano ASD o SSD iscritte nel Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche;
ART. 4 – Durata
L’ Associazione ha durata illimitata.
ART. 5 – Rapporti con Soggetti Esterni
L’ Associazione potrà instaurare rapporti, preferibilmente su base negoziale, mediante accordo-convenzione-contratto, con soggetti esterni, Società, Enti, persone fisiche che organizzino o pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento o perseguono la tutela e l’incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell’ambiente naturale.
Potrà inoltre affiancare, supportare e sostenere altre associazioni che perseguano i medesimi scopi sociali di cui al punto 3 e altri soggetti, enti, fondazioni ed istituzioni per attività di studio, diffusione e informazione didattica su temi scientifici attinenti le attività ambientali di tutela e promozione.
ART. 6 – Associati, Tesserati e Volontari. Definizioni
Sono definiti “ASSOCIATI” tutti gli Organismi, Associazioni e Società sportive affiliate alla F.I.P.S.A.S. presenti nel territorio dell’ex provincia di Trieste che ne facciano richiesta. Sono inoltre ammessi quali Associati, qualora ne facciano richiesta, tutti gli Organismi, Associazioni, Società sportive, Enti che organizzano e praticano a livello agonistico o amatoriale le attività sportive dilettantistiche e didattiche della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento e, in generale, le discipline riconosciute dalla F.I.P.S.A.S. o che perseguono la tutela e l’ incremento del patrimonio ittico Nazionale ed il miglioramento dell’ ambiente naturale.
L’ammissione di nuovi Associati è subordinata alla presentazione dei sottonotati documenti da inviare alla sede centrale F.I.P.S.A.S. – Ufficio Affiliazione e copia degli stessi per conoscenza alla Sezione:
- Copia della carta di identità del Presidente;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
- Eventuali verbali di modifiche allo statuto;
- Atto Costitutivo e Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- Copia del bollettino di pagamento.
Non sono ammessi Associati per periodi temporanei e limitati nel tempo.
Sono definiti “TESSERATI” della Sezione tutte le persone fisiche tesserate F.I.P.S.A.S. tramite una delle Società associate.
Sono definiti “VOLONTARI” le persone che prestano spontaneamente e gratuitamente il loro impegno nella realizzazione delle finalità sociali, dedicando parte del loro tempo e le loro competenze per supportare l’organizzazione. Si distinguono in:
- Volontari Abituali, ovvero coloro che svolgono attività a favore della Sezione in maniera stabile e continuativa e che si impegnano con continuità e regolarmente nel supportare l’organizzazione. Con questi si stabilisce un rapporto strutturato, nelle forme previste per la specifica attività di competenza. Sono Volontari Abituali, in via indicativa e non esaustiva: i componenti degli Organi gestionali dell’Associazione e degli Associati, gli Istruttori ambiente e Pesca, gli Istruttori Federali delle diverse specialità sportive, gli Ufficiali di gara federali, gli Istruttori ed Allenatori federali nelle diverse specialità del nuoto pinnato e dell’apnea. Ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore, i Volontari Abituali sono immessi nell’ apposito Registro, coperti da assicurazione per l’attività svolta a favore dell’Associazione, potranno beneficiare unicamente di rimborsi spese documentati con i limiti previsti al comma 4 del citato art. 17. Con specifico Regolamento i Volontari Abituali provvederanno ad eleggere i loro rappresentanti all’ Assemblea degli Affiliati.
- Volontari occasionali, ovvero coloro i quali offrano collaborazione gratuita alle attività sociali in maniera occasionale, collegata a singole manifestazioni o iniziative sociali. Potrà venir formata una sezione speciale del Registro dedicata a questa categoria di Volontari, che saranno coperti da assicurazione e potranno beneficiare unicamente di rimborsi spese documentati con i limiti previsti al comma 4 del citato art. 17.
ART. 7 – Diritti e Doveri degli Associati
Tutti gli Associati godono, dal momento dell’ammissione alla Sezione, del diritto di partecipare all’assemblea nonché all’elettorato attivo e passivo. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività della Sezione e di controllo sull’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto; hanno in particolare diritto di stabilire la struttura e l’indirizzo della Sezione mediante il voto espresso in Assemblea, ed hanno altresì il diritto di godere di tutti i benefici derivanti dall’essere associati, in particolare a partecipare alle attività della Sezione.
Gli Associati si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione, le disposizioni del C.O.N.I., lo Statuto e Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e territoriali di detta Federazione loro destinati.
Gli Associati sono tenuti a:
- a) rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione;
- b) essere in regola con le quote associative e con il tesseramento alla F.I.P.S.A.S.;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione.
Tutti i soggetti Associati alla Sezione devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Nell’ambito della Sezione non potrà essere svolta dai Consiglieri attività in contrasto con gli interessi e lo scopo associativo.
ART. 8 – Estinzione del Rapporto
Il rapporto si estingue:
- a) con lo scioglimento dell’organismo associato;
- b) con lo scioglimento della Sezione;
- c) con il recesso;
- d) con l’esclusione dalla Sezione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell’etica civile e sportiva, nonché ai doveri stabiliti dal presente Statuto, nel rispetto del Regolamento di Disciplina della F.I.P.S.A.S. L’esclusione verrà inoltre deliberata in caso di mancato rinnovo della quota associativa.
ART. 9 – Quote Sociali
Le quote associative per gli Associati ed i Tesserati e da questi corrisposte sono stabilite direttamente dalla F.I.P.S.A.S. Importi, termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla stessa F.I.P.S.A.S.
ART. 10 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione:
- a) l’Assemblea degli Associati
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) l’Organo di Controllo
- e) il Collegio dei Proboviri.
- f) l’Organismo di Vigilanza ex 231/2001
ART. 11- Assemblea
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano della Sezione ed è costituita dai Presidenti di tutti gli enti associati, in carica al momento della convocazione dell’Assemblea o altro associato indicato dal Consiglio Direttivo dello stesso organismo con delega scritta dal Presidente. Possono intervenire in assemblea, senza diritto di voto, anche i volontari iscritti nel relativo registro che non siano associati all’ente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale associato o di età. Il Presidente provvede a far nominare il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea, i quali redigono apposito verbale della seduta che sarà da loro sottoscritto e firmato.
L’ Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva il regolamento dei lavori assembleari, se previsto;
- Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’ Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- Delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto
L’Assemblea straordinaria verrà inoltre convocata:
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla;
- quando almeno 1/10 degli Associati ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all’ordine del Giorno.
L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della Sezione con lettera semplice, a mezzo di comunicazione in posta elettronica o a mezzo pubblicazione sul sito web della Sezione, in modo che sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari, nonché per affissione nella sede della Sezione almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. L’avviso di convocazione dovrà contenere la data e l’ora della convocazione nonché l’Ordine del Giorno, oltre agli allegati necessari al corretto svolgimento dell’Assemblea.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e dell’Assemblea Straordinaria richiesta dagli Associati entro 30 giorni da tale richiesta, alla convocazione provvede l’Organo di Controllo.
L’Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Associati o dei loro delegati. L’Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Associati o dei loro delegati. L’Assemblea Straordinaria si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un’ora dopo la prima, qualora il numero degli Associati o dei loro delegati presenti superi almeno il 30% più uno degli aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto e la trasformazione, che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto e per lo scioglimento, la scissione o la fusione della Sezione, che verranno deliberate con il voto favorevole di almeno 3/4 del numero complessivo degli Associati aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni si debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e trascritte nell’ apposito registro.
ART. 11Bis – Audio/video Assemblee
È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
È in ogni caso necessario che:
– comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione; – vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
ART. 12 – Il Presidente
Il Presidente della Sezione eletto dall’Assemblea rappresenta verso terzi, anche agli effetti di legge, la Sezione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto consuntivo e l’eventuale bilancio di previsione annuale. Dichiara aperte le Assemblee.
Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti gli associati degli Enti Associati alla Sezione, con la sola incompatibilità di coloro i quali esercitino analoga carica presso l’Ente di appartenenza o presso gli Organi Direttivi di altre Federazioni. La carica di Presidente può essere ricoperta per non più di due mandati. Il Presidente dura in carica 4 anni.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vicepresidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo, in difetto dal Consigliere più anziano.
ART. 13 – Consiglio Direttivo
La Sezione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, formato dal Presidente eletto e da otto (8) Consiglieri scelti tra gli enti giuridici associati, ad eccezione di un seggio che verrà riservato ad un rappresentante dei volontari dell’associazione. Il Presidente eletto potrà attribuire le cariche di Vicepresidente e di Consigliere Delegato ai singoli settori in rappresentanza di ognuna delle attività sportive e didattiche federali presenti sul territorio in maniera adeguata al sistema di gestione applicato, nonché gli incarichi di Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni.
Per evitare qualsiasi potenziale conflitto di interesse nella gestione dell’ente, gli enti eletti potranno farsi rappresentare esclusivamente da quanti non risultino già eletti nel Consiglio Direttivo dell’Ente di appartenenza o in altre Federazioni.
Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della Sezione.
Il Consiglio Direttivo:
- indice le Assemblee per il tramite del Presidente,
- approva le norme regolamentari della Sezione e le loro modifiche;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della Sezione che non sia di competenza di altri organi;
- Delibera gli eventuali provvedimenti di esclusione, cui è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri secondo le modalità esposte nell’articolo 15 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Delegato provinciale, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre (3) riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e a parità di voti prevale quello del Presidente; le deliberazioni saranno verbalizzate nell’apposito libro sociale dal Segretario.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno metà più uno dei Consiglieri.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 14 – Organo di Controllo
L’ Assemblea ordinaria nomina i componenti dell’Organo di Controllo che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Possono candidarsi alla carica dei componenti dell’Organo di Controllo tutti gli associati ed i tesserati degli Enti Associati alla Sezione.
L’Organo di Controllo può essere composto da tre componenti effettivi e due supplenti.
Qualora la procedura risulti infruttuosa, l’Assemblea delegherà il Consiglio Direttivo alla formazione di un Organo ricorrendo anche a soggetti non associati con specifiche competenze, rifendone all’Assemblea.
L’Organo medesimo controlla la regolare tenuta della contabilità e la gestione amministrativa della Sezione nell’osservanza delle leggi e dello statuto.
L’Organo di Controllo redige la relazione contabile sul rendiconto consuntivo e sull’eventuale bilancio di previsione.
Il Presidente o, in sua vece, un altro componente dell’Organo medesimo, può assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica la disciplina dell’art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni oltre ad ogni disposizione prevista dalla normativa vigente.
ART. 15 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea ordinaria nomina tra gli associati ed i tesserati della Sezione il Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre (3) membri e di un (1) supplente.
Possono candidarsi alla carica di Probiviro tutti gli associati o tesserati in Enti Associati alla Sezione,
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soggetti interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate con delibera nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla presentazione del ricorso, comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli interessati con la possibilità di adire il giudice ordinario nei casi previsti.
Il Collegio dei Proboviri esercita inoltre le funzioni di ODV relativamente al Codice Etico e alle attività di Safeguarding.
ART. 16 – Durata del Mandato
Gli Organi eletti durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico.
ART. 17 – Proventi dalla Federazione per le spese di funzionamento
La Sezione può concedere contributi, o altri sostegni economici, per la realizzazione di una specifica iniziativa o per l’organizzazione, svolgimento o partecipazione ad attività didattiche, agonistiche e comunque afferenti agli scopi sociali.
ART. 18 – Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie della sezione sono costituite da:
- Introiti dalla Federazione per le spese di funzionamento conseguenti dalla Convenzione da questa sottoscritta con la Sezione;
- introiti derivati da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi di cui all’art. 3;
- quote di tesserati F.I.P.S.A.S. residenti nelle altre provincie, per l’utilizzo degli impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- contributi da Enti pubblici o privati;
- elargizioni e donazioni;
- altri proventi nei limiti ammessi dalle leggi per le Associazioni senza finalità di lucro.
La Sezione è inoltre autorizzata a costituire e conservare un fondo sociale, idoneo a fronteggiare interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni in proprietà e in concessione, ad insorgenti imposizioni fiscali o altri oneri conseguenti alla gestione dei predetti beni strumentali all’attività sociale.
Il patrimonio della Sezione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 19 – Bilancio di Previsione e Rendiconto Consuntivo Annuale
La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all’assemblea ordinaria per l’approvazione il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati vengono depositati almeno quindici (15) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea presso la Segreteria della Sezione, consentendone l’esame a tutti gli associati mediante trasmissione per posta elettronica.
ART. 20 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.
ART. 21 – Sanzioni Disciplinari
L’Associato o Tesserato che violi lo Statuto, il Regolamento o le disposizioni del Consiglio Direttivo mediante un comportamento scorretto o lesivo della Sezione sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo stesso che graduerà il provvedimento in rapporto alla gravità comminando:
- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) sospensione del diritto di voto nelle assemblee;
- d) esclusione dalla Sezione.
I provvedimenti sono motivati e presi a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e, ad esclusione della sanzione di cui al punto a), dovranno essere firmati dal Presidente e comunicati all’interessato mediante RR. o forma equivalente a cura del Segretario.
Avverso tale decisione l’Associato o Tesserato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, il cui giudizi sarà appellabile con l’adire al giudice ordinario esclusivamente nei casi previsti dalla norma,
ART. 22 – Scioglimento della Sezione
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore in conformità all’art.9 del D. Lgs 117/2017.
ART. 23 – Disposizioni Finali
Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui la Sezione è affiliata ovvero alle norme del Codice civile e del D.lgs 117/2017.
Saranno armonizzati alle rinnovate disposizioni statutarie tutti i Regolamenti Attuativi connessi, nonché il Modello Organizzativo e Gestionale ed il Codice Etico ex D.lgs. 231/2001.
ART. 24 – Entrata in Vigore
Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore con l’approvazione dell’Assemblea.
