“A.S.D. SEZIONE Provinciale di Trieste”
Convenzionata F.I.P.S.A.S. – E.T.S.
(Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato)
NORME REGOLAMENTARI PER L’ASSEGNAZIONE, L’UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI DESTINATI AD UNITA’ DA DIPORTO
Settore Acque Marittime
Approvato dal Consiglio Direttivo 3 agosto 2026
Regolamento.pdf
Allegati: A e B
Art.1 Proprietà e concessione
La Sezione, proprietaria dei pontili galleggianti ormeggiati nell’area della Sacchetta e concessionaria dello specchio acqueo e di ormeggi sul molo a T, consente ai propri soci l’utilizzo in comodato d’uso di posti barca, per lo svolgimento di tutte le attività che hanno sul mare campo d’azione in armonia con le finalità contemplate dallo statuto della ADS e della FIPSAS.
Art. 2 Regolamento
Il presente regolamento riguarda l’assegnazione l’uso degli ormeggi disponibili negli specchi acquei in concessione secondo un criterio di valutazione compiuto dalla Sezione a seguito di richieste effettuate da soci e da soci di società nautiche affiliate alla FIPSAS.
Art. 3 Assegnazione
L’assegnazione degli ormeggi verrà effettuata dopo una istruttoria compiuta dal C.D. che valuterà le caratteristiche dei richiedenti tenendo conto degli elementi idonei ad effettuare la migliore scelta. La presentazione di domande non genera graduatoria.
Art. 4 Valutazione richiedenti
Saranno valutati, in serena discrezionalità, sia la provenienza da Società affiliate, sia le caratteristiche sportive o gestionali dei richiedenti. A titolo meramente esplicativo ma non esaustivo si citano la presenza agonistica locale o nazionale, la collaborazione quale i giudici di gara, la gestione di attività didattiche (sia di superficie che subacquea).
Art. 5 Impianti di ormeggio
Ottenuta l’assegnazione il socio dovrà provvedere agli impianti di ormeggio (cime, parabordi) a sue spese secondo la qualità dell’imbarcazione o del natante. I materiali impiegabili saranno quelli indicati dalla Sezione che segnalerà, ove necessario, il personale tecnico autorizzato a predisporre gli impianti di ormeggio.
Art. 6 Una tantum e quote annuali
L’assegnatario al momento del perfezionamento riceverà una copia delle chiavi del cancello di entrata, un adesivo riportante la posizione dell’approdo che dovrà essere esposto sull’imbarcazione. Verserà inoltre un contributo “una tantum” e sarà tenuto al versamento annuale di una quota ordinaria per la cura e la manutenzione dei pontili, per la sorveglianza e per l’energia idrica ed elettrica. Il mancato versamento del contributo annuale entro il 28/2 verrà penalizzato con il 10% mensile sino a pagamento. Il moroso non in regola entro giugno subirà la revoca dell’assegnazione. Il contributo una tantum (o quota straordinaria di primo ingresso) sarà restituita al 70% se l’assegnatario rilascerà o vedrà revocato l’ormeggio entro tre anni e al 50% entro 5 anni (dopo i 5 anni nulla sarà restituibile), essendo il contributo destinato al fondo di rinnovo strutture.
Art. 7 Incaricati della sorveglianza
La Sezione nominerà uno o più responsabili della corretta utilizzazione dei pontili. Tali incaricati effettueranno la sorveglianza ed avranno piena autorità sia per i controlli d’accesso ai natanti da parte degli assegnatari sia per gli interventi di sicurezza anche in assenza dell’utilizzatore che contestualmente all’immissione nell’ormeggio autorizza ad effettuare ogni operazione necessaria ed urgente compreso lo spostamento o l’alaggio.
Art. 8 Decadenza o revoca dell’assegnazione
La Sezione, con atto deliberativo del C.D., può dichiarare decaduta l’assegnazione procedendo alla revoca del comodato d’uso. Le motivazioni principali vengono di seguito indicate ma non costituiscono elenco esauriente.
- perdita della qualità di tesserato FIPSAS
- mancato utilizzo dell’ormeggio entro un mese dall’assegnazione salvo autorizzazione della Sezione
- sostituzione del natante non autorizzata dal C.D. della Sezione
- utilizzo del natante con terze persone non provviste di tessera federale in corso di validità annuale. Sono consentiti gli accessi ai familiari unitamente all’assegnatario
- mancata ottemperanza alle disposizioni degli incaricati della sorveglianza o del C.D. della Sezione
- utilizzo del natante per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere
Art. 9 Sorveglianza e sicurezza
La Sezione provvede ad un’adeguata vigilanza dell’area in concessione. Le aree in concessione sono munite di cancelli le cui chiavi consegnate all’assegnatario all’atto dell’attribuzione dell’ormeggio non possono essere date a terzi a nessun titolo. Per accessi di artigiani manutentori va fatto riferimento agli incaricati responsabili dei pontili. Risulte e rifiuti vanno scaricati negli appositi contenitori predisposti dalla Autorità Portuale.
Art. 10 Requisiti dell’assegnatario
Il permanere delle condizioni di assegnazione dell’ormeggio in comodato verranno verificate dal C.D. della Sezione con la valutazione della scheda (All. B) dei requisiti che, all’inizio di ogni anno, dovrà essere compilata dall’assegnatario e consegnata alla segreteria della Sezione entro il mese di gennaio.
Art. 11 Controversie
Ogni eventuale controversia tra ormeggiati o tra ormeggiati e Sezione verrà sottoposta all’esame del C.D. Avverso alle decisioni del C.D. il deliberato potrà, entro 30 giorni, essere sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri. Salva sempre la facoltà di agire secondo le norme del Codice civile esaurita la procedura sopra prevista.
Norme transitorie e finali
1. Il nuovo regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dall’avvenuta approvazione del C.D. e annulla ogni altro atto e documento precedente.
2. Le situazioni pendenti saranno risolte con atti deliberativi del C.D.
3. Gli allegati A e B, deliberati dal C.D. con criterio annuale, sono parte integrante del presente Regolamento.
Trieste, 3 Agosto 2026
