Reg. Ormeggi


ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Convenzionata F.I.P.S.A.S.
(Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato)

NORME REGOLAMENTARI PER L’ASSEGNAZIONE,
L’UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI DESTINATI AD
UNITA’ DA DIPORTO

 

Approvato dal Consiglio Direttivo 12 dicembre 2022

fipsas

SETTORE ACQUE MARITTIME

 

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ART.1 - PREMESSE
Le presenti NORME REGOLAMENTARI, di seguito definite sinteticamente “REGOLAMENTO"                                           
riguardano l'assegnazione con l’uso in comodato degli ormeggi siti in località “Sacchetta” - Via 
Ottaviano Augusto di Trieste, gestiti dall’ASSOCIAZIONE Sportiva Dilettantistica SEZIONE
Provinciale di Trieste, (di seguito “SEZIONE) affiliata e convenzionata alla Federazione Italiana 
Pesca Sportiva Attività Subacquea e Nuoto Pinnato, (d’ora in avanti F.I.P.S.A.S.) che, acquisendo in 
concessione specchi acquei marini, intende porli al servizio delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche esistenti nel territorio dell’ex provincia di Trieste (di seguito ASSOCIAZIONI), 
affiliate alla stessa Federazione, utilizzando strutture fisse o galleggianti per l’ormeggio di unità da 
diporto nautico destinate alla pratica sportiva dilettantesca della pesca e di tutte le altre attività di 
interesse della FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA, ATTIVITA’ SUBACQUEE E 
NUOTO PINNATO.
Il presente REGOLAMENTO interviene a sostituire il precedente datato 2010, a fronte di una serie 
di necessità sopravvenute che ne hanno determinato l’esigenza di modifica ed integrazione. Con il 
presente viene primariamente eseguita una Ricognizione dello stato di fatto, riguardante gli occupanti 
i posti barca disponibili in data 26/09/2022, e le relative ASSOCIAZIONI di appartenenza. La tabella 
in Allegato 1 riporta la situazione in essere e costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Successivamente va preso atto dell’attività di controllo da parte degli organi di Stato preposti, 
relativamente all’ effettivo esercizio degli sport del mare di competenza FIPSAS da parte degli utenti 
dei posti barca, a fronte della quale emerge la necessità di corrispondere adeguatamente ad ogni loro 
richiesta in tal senso, e di assumere modalità di gestione delle assegnazioni in grado di rendere palese 
lo stato e la tenuta delle imbarcazioni in maniera idonea a consentire la pratica della pesca 
dilettantistica e alle altre attività a questa connesse in ambito FIPSAS, finalità per la quale la 
SEZIONE è legittimata ad operare statutariamente in adesione allo specifico indirizzo 
Comunitario e Nazionale. 
E’ in essere inoltre un contenzioso fiscale, relativo all’ applicazione dell’IMU ai posti barca, per la 
quale FIPSAS ha avanzato opposizione tramite legale, ma che, in caso di soccombenza costituirebbe 
un pesante aggravio economico da fronteggiare. Non ultimo, necessita disporre di strumenti gestionali 
atti a dar risposta sistematica ed organica alle ASSOCIAZIONI, qualora di presentasse, nel tempo, 
possibilità di assegnare posti barca che si rendessero disponibili.
Le premesse contenute nel presente Articolo costituiscono Relazione illustrativa per le modifiche ed 
integrazioni apportate, oltreché parte integrante delle presenti Norme Regolamentari.
La SEZIONE conserverà la titolarità di un posto barca per l’imbarcazione sociale, a disposizione per 
attività della SEZIONE e si riserva di utilizzare secondo necessità posti occasionalmente disponibili 
per altre necessità temporanee che dovessero presentarsi.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE O REVOCA DEL POSTO BARCA (ORMEGGIO) 
ALLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA FIPSAS DA ALMENO DUE (2) ANNI.
Preso atto della distribuzione degli ormeggi tra le ASSOCIAZIONI in essere alla data del 26/09/2022 
e della discrepanza della stessa con la situazione astrattamente teorizzata dal precedente 
Regolamento, il presente Articolo della Norma Regolamentare definisce i criteri secondo i quali 
provvedere alla distribuzione dei posti barca che si rendessero progressivamente disponibili, nell’ 
ottica remota di raggiungere l’ equilibrio numerico prospettato e non raggiunto dal Regolamento 
precedente ( ovvero : un posto barca per ogni 18 tesserati, per le ASSOCIAZIONI che non 
dispongono di una Concessione Demaniale a questo dedicata, e ogni 36 per chi ne dispone)

A fine di ogni anno le ASSOCIAZIONI avanzeranno alla SEZIONE la comunicazione del proprio 
interesse ad occupare un posto barca qualora disponibile nel corso dell’anno successivo.
Sulla scorta di tali periodiche indicazioni, qualora si presentasse la disponibilità, il Consiglio Direttivo 
provvederà a determinarne l’assegnazione, secondo i seguenti criteri di priorità:
- Alle ASSOCIAZIONI che risultino essere state numericamente sfavorite nel rapporto tra 
Tesserati e posti già assegnati;
- Alle ASSOCIAZIONI il cui Legale Rappresentante manifesti la volontà di occupare il posto 
assegnato con un natante a suo nome, destinato ad attività sociali di agonismo, formazione e 
allenamento;
- Alle ASSOCIAZIONI che segnalassero particolari situazioni contingenti di interesse sportivo, 
agonistico o formativo per la SEZIONE.
L’ ASSOCIAZIONE alla quale verrà affidato in comodato un posto barca dovrà provvedere a 
segnalare il nominativo del Tesserato indicato alla SEZIONE, unitamente all’ Allegato 2, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ ASSOCIAZIONE e dal tesserato 
affidatario dell’ ormeggio, al fine di certificarne i requisiti di partecipazione alle attività sportive 
federali e alle attività societarie necessari per poter beneficiare dell’ utilizzo di un posto barca, 
assumendosene la piena responsabilità su quanto dichiarato.
Il Consiglio Direttivo esprimerà propria motivata determinazione in merito all’ assegnazione 
proposta. In caso di diniego, l’ASSOCIAZIONE dovrà proporre altro proprio tesserato.
Qualora un ASSOCIAZIONE non rinnovi l’affiliazione federale, essa perderà la titolarità dei posti 
barca assegnati.

ART. 3 - UTILIZZAZIONE DELL’ORMEGGIO ED OBBLIGHI DEL TESSERATO ASSEGNATARIO
- Il posto barca è concesso all’ASSOCIAZIONE affiliata e non al Socio Tesserato da questa 
segnalato.
- I Soci tesserati segnalati dall’ ASSOCIAZIONE per l’assegnazione dell’ormeggio, devono
essere in regola da almeno due (2) anni con la quota associativa F.I.P.S.A.S.
- La richiesta fatta alla propria ASSOCIAZIONE tendente ad ottenere l’assegnazione 
dell’ormeggio dovrà, fra l’altro, contenere le caratteristiche del proprio natante del quale
risulterà essere unico proprietario. Fornirà inoltre un recapito di pronta reperibilità e si 
impegnerà a dare tempestiva comunicazione della loro variazione, ai fini di ogni necessaria 
tempestiva comunicazione.
- L’ASSOCIAZIONE confermerà la validità della richiesta suindicata, provvederà a redigere e 
completare il documento di cui all’ All. 2, farlo sottoscrivere congiuntamente dal legale 
Rappresentante dell’ASSOCIAZIONE e del Tesserato e trasmetterà la documentazione alla 
SEZIONE secondo criteri propri di priorità.
Qualora le dichiarazioni rese all’ All.2 risultassero mendaci, la SEZIONE ricuserà la proposta 
e provvederà ad attivare l’azione disciplinare prevista dallo Statuto. 
- In caso di decesso del Tesserato assegnatario del posto barca, l’assegnazione dello stesso potrà 
essere confermata a favore di un erede legittimo entro il secondo grado, purché disponga dei 
medesimi requisiti d’ assegnazione del de cuius. In assenza di eredi legittimi e qualificati il 
posto barca rientrerà in ogni caso nella disponibilità della SEZIONE, che provvederà alla sua 
riassegnazione secondo i criteri di priorità enunciati all’ Art. 2.
- Il Tesserato assegnatario dovrà comunicare alla SEZIONE le assenze dall’ ormeggio del 
proprio natante per trasferta, alaggio riparativo, manutenzione ordinaria o straordinaria, 
precisando la natura e la durata dell’assenza. Qualora l’assenza perduri per oltre 3 mesi senza
idonea giustificazione, l’assegnazione sarà revocata e il posto barca rientrerà in disponibilità 
alla SEZIONE che provvederà alla sua riassegnazione secondo i criteri esposti all’ Art. 2.
La SEZIONE, all’atto dell’occupazione dell’ormeggio chiederà all’assegnatario un documento di 
proprietà dell’imbarcazione e/o del natante:
a) Imbarcazione: la fattura di acquisto o il certificato di importazione o il contratto di 
compravendita, ecc. e copia dell’atto assicurativo del motore;
b) natante: un’autocertificazione di possesso e copia dell’attestato assicurativo del motore.
Come già enunciato, la “SEZIONE”, al fine dell’assegnazione del posto barca, non riconosce la 
“comproprietà” ovvero della proprietà parziale per carature. L’ASSOCIAZIONE indicherà un 
“unico titolare tesserato” all’assegnazione dell’ormeggio concesso in comodato.
Resta ben inteso che la vendita del natante ad altra persona comporta la perdita del posto barca, a 
meno che il Tesserato assegnatario non intenda occupare il posto assegnato con altro natante di 
dimensioni compatibili col posto stesso, dandone preventiva e tempestiva comunicazione all’ 
ASSOCIAZIONE di appartenenza e alla SEZIONE.

Art. 4 - DECADENZA DELL’ ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA POSTO BARCA 
Resta confermato che l’ASSOCIAZIONE affiliata rimane responsabile in solido con il proprio 
Tesserato assegnatario dell’applicazione delle regole dettate dal presente Regolamento che 
permettono la gestione degli ormeggi e degli assegnatari; il Tesserato prescelto decade 
dall’assegnazione del posto barca quando non si attiene alle direttive del presente regolamento e in 
particolare:
a) quando, per qualsiasi motivo, perde le qualità di Tesserato F.I.P.S.A.S.;
b) quando non abbia occupato entro sei (6) mesi l’ormeggio assegnatogli senza giustificato 
motivo, giustificazione accolta in primis dalla propria ASSOCIAZIONE e successivamente
dalla “SEZIONE”
c) quando, ottenuta l’assegnazione del posto barca non l’abbia occupato col proprio natante entro 
un mese dall'assegnazione; salvo motivata richiesta di proroga da parte dell’ASSOCIAZIONE
di appartenenza.
d) quando perde la proprietà del natante e, entro tre (3) mesi in accordo con la propria 
ASSOCIAZIONE, non ne acquisti un altro con le caratteristiche compatibili con quelle 
indicate dalla SEZIONE per il posto barca assegnato.
e) quando utilizza il natante per svolgere attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, 
sia al di fuori che all’interno della struttura nautica mancando di serietà anche verso 
l’ASSOCIAZIONE di appartenenza.
f) quando consente abitualmente e reiteratamente l’accesso alla struttura dell’area in concessione 
alla SEZIONE a persone sprovviste di tessera federale valida per l’anno in corso; rientrano in 
tale norma anche i familiari di qualsiasi tipo compresi il coniuge ed i figli minori, se non in 
presenza del titolare del’ ormeggio.
g) Quando vengano meno i requisiti accertati nell’ All. 2 dal Legale Rappresentante 
dell’ASSOCIAZIONE cui l’assegnatario risulta iscritto e non possano venir riconfermati per 
l’annualità in rinnovo, ovvero che le dichiarazioni rese nell’ Allegato 2 all’ atto 
dell’assegnazione o del rinnovo annuale dell’ uso del posto barca siano mendaci .
h) Qualora la condotta del Tesserato assegnatario sia oggetto di sanzione da parte dell’Autorità
concedente o dall’ Autorità marittima.
i) Qualora il natante all’ ormeggio sia manutenuto in condizioni precarie tali da poterlo 
ritenere non idoneo al pronto uso per la navigazione, salvo precisa e motivata giustificazione.
l) Qualora il tesserato risulti dimissionario o comunque non più aderente alla propria 
ASSOCIAZIONE (quella che lo ha designato come assegnatario del posto barca). In tal 
caso il posto barca rientrerà nella disponibilità della stessa ASSOCIAZIONE solo
qualora questa risulti assegnataria di un numero di posti assegnati minore del limite 
numerico di cui all’ Art. 2. In caso contrario il posto rientrerà nelle disponibilità della 
SEZIONE, che provvederà a riassegnarlo secondo i criteri di priorità esposti nel 
medesimo articolo.
m) Qualora l’assenza dell’imbarcazione dall’ ormeggio perduri per oltre 3 mesi senza 
idonea giustificazione, l’assegnazione sarà revocata e il posto barca rientrerà in 
disponibilità alla SEZIONE che provvederà alla sua riassegnazione secondo i criteri 
esposti all’ Art. 2.
Art. 5 - NATANTI
Oltre alle caratteristiche particolari che verranno definite singolarmente per ogni posto barca all’atto 
dell’assegnazione dell’ormeggio in concordato con l’ASSOCIAZIONE di appartenenza, si precisa 
che sono ammessi solo natanti rigidi a motore. Sono pertanto esclusi:
a) i battelli pneumatici (se non in maniera temporanea o per altre motivate circostanze, quali 
specifiche attività sportive delle ASSOCIAZIONI)
b) le barche a vela di qualsiasi tipo, anche se con motore ausiliario, ne consegue che una 
imbarcazione o un natante a vela già ormeggiata nella struttura non potrà essere sostituita che 
con un natante a motore.
In tutti i casi, in accordo con l’ASSOCIAZIONE interessata, sono consentiti il cambio 
dell’imbarcazione/natante o lo scambio degli ormeggi assegnati solo previa autorizzazione della 
SEZIONE. Resta confermato che i limiti d’ingombro sono quelli indicati nell’atto di assegnazione in 
comodato. Non possono essere ormeggiate, neppure in temporanea, imbarcazioni o natanti che non 
rispettino le dimensioni originariamente determinate.
Al momento del perfezionamento della pratica, al Tesserato assegnatario di posto barca viene 
consegnato un adesivo riportante la posizione dell’approdo. Detto adesivo dovrà essere fissato 
possibilmente sul natante all’ormeggio in modo tale da essere leggibile da terra.

Art. 6 - IMPIANTI
La manutenzione corrente ed ordinaria dei pontili e delle strutture comuni dell’impianto galleggiante 
è a carico della SEZIONE quale Titolare della Concessione demaniale marittima.
La SEZIONE provvede inoltre alla copertura assicurativa delle parti e delle strutture comuni 
dell’impianto e alla sua custodia diligente in conformità all’ atto concessorio.
I lavori di adeguamento e manutenzione delle strutture comuni che assumono carattere di 
straordinarietà vengono effettuati a cura della SEZIONE con propri materiali e personale di fiducia 
ed i relativi costi vengono ripartiti tra i Tesserati assegnatari.
I lavori di impianto e di manutenzione degli ormeggi dei singoli vengono effettuati a cura ed a spese 
dei Tesserati assegnatari e coordinati dalla SEZIONE con personale di fiducia della stessa.
Previa segnalazione possono essere autorizzati interventi di ditte ed artigiani diversi.
Per gli approdi a terra che presentino difficoltà di salita a bordo è possibile, previa autorizzazione 
dell’Autorità Portuale e l’assenso della Capitaneria di Porto, installare a terra scalette o passerelle.
E’ proibito manomettere gli impianti d’acqua e di forza elettromotrice esistenti, l’uso della forza 
elettrica è consentito solo per lavori sui natanti e per la ricarica di batterie, con l’obbligo della presenza 
del Titolare in fase di ricarica, mentre è tassativamente vietato il suo utilizzo per alimentare frigoriferi 
ed impianti di illuminazione, ecc. È evidente anche in questo caso, la responsabilità 
dell’ASSOCIAZIONE che viene coinvolta in tutti quei casi in cui il proprio Socio Tesserato non 
rispetta le norme di comportamento fissate dal Regolamento.
Art. 7 - SORVEGLIANZA, SICUREZZA E PULIZIA
La SEZIONE provvederà a garantire adeguata vigilanza all’ area in Concessione, anche col concorso 
di altri soggetti Concessionari adiacenti, in modo da garantire la custodia del bene concesso.
La SEZIONE nomina uno o più collaboratori per la corretta gestione dei pontili, individuati tra gli 
stessi fruitori dell’ormeggio ovvero soggetti terzi con regolare rapporto di collaborazione. Tali 
incaricati effettueranno la sorveglianza ed avranno piena autorità per gli eventuali interventi di 
sicurezza di regolare ormeggio su tutti i natanti dei Tesserati assegnatari. A tale proposito si ribadisce 
la necessità che detti incaricati siano tempestivamente informati di ogni variazione sulla reperibilità 
dei Tesserati assegnatari. La SEZIONE può disporre degli ormeggi temporaneamente liberi regolando 
altresì l’alaggio dei natanti negli spazi in concessione, nonché l’uso delle attrezzature di servizio. 
Qualora per motivi d’urgenza, necessita o di sicurezza, si rendesse indispensabile rimuovere i natanti 
dall’ormeggio, i Tesserati assegnatari autorizzano la SEZIONE ad effettuare gli spostamenti necessari 
a mezzo dei suoi incaricati e, quando possibile, saranno avvertiti in via preventiva.
Per quanto attiene l’osservanza delle norme di tutela ambientale ed igiene pubblica, oltre alle 
disposizioni relative la personale condotta prescritta Titolari di ormeggio per la tutela delle acque, 
vige una convenzione a titolo oneroso con l’Autorità portuale per il recapito differenziato dei rifiuti 
in appositi contenitori posizionati all’ interno dell’area concessa cui i Titolari debbono attenersi.

Art. 8 - NORME GENERALI
Il Tesserato assegnatario, con il godimento dell’ormeggio, assume, a tutti gli effetti di legge, la 
responsabilità civile nei confronti di terzi e della SEZIONE, rispondendo personalmente ed in solido 
per i danni di qualsiasi genere dovuti a colpa, negligenza o imperizia, ivi compresi quelli derivanti da 
una scorretta manomissione dell’ormeggio e di quanto ad esso pertinente.
L’imbarcazione che, per qualsiasi causa affondi nel luogo dell’ormeggio, deve essere 
tempestivamente recuperata a spese del proprietario, fatta salva la responsabilità per altri eventuali 
danni a terzi o all’ ambiente.
L’uso degli ormeggi deve seguire le regole di normale diligenza e comportamento. In particolare:
a) i Tesserati assegnatari devono condurre i propri natanti all’ormeggio con le dovute cautele 
onde evitare danni di qualsiasi genere alle persone o alle cose;
b) durante le manovre di ormeggio deve essere presente a bordo il titolare del posto barca o un 
suo delegato purché Tesserato F.I.P.S.A.S.;
c) le strutture di proprietà della SEZIONE e degli altri Tesserati devono essere sorvegliate e 
trattate come proprie;
d) i mezzi e le attrezzature a disposizione comune devono essere usati solo il tempo strettamente 
necessario e al termine riposti con cura per la conservazione;
e) le attrezzature e le cose di proprietà dei Soci devono essere custodite in modo da non costituire 
intralcio per gli altri;
f) i pontili A-B-C-D vanno utilizzati per il solo accesso alle imbarcazioni e non potranno essere 
utilizzati per altre attività quali pescare, prendere sole, giuochi per bambini, ecc.
g) il Tesserato assegnatario dovrà provvedere alla regolare tenuta e manutenzione della 
barca all’ ormeggio, che dovrà risultare funzionante e pronta a muovere, pronta per le 
attività dilettantistiche ed agonistiche per le quali l’ormeggio è stato concesso. In caso di 
tenuta negligente, la SEZIONE, tramite la Società di pertinenza, solleciterà il Tesserato 
a provvedere. Qualora tale negligenza perdurasse ingiustificatamente, la SEZIONE
revocherà l’assegnazione ed il posto barca sarà oggetto di rassegnazione ad altro 
soggetto, secondo quanto disposto all’Art. 2. di legge del Codice Civile.

Art. 9 - GESTIONE FINANZIARIA
Il Tesserato assegnatario è tenuto a corrispondere anticipatamente ed in unica soluzione, a titolo di 
rimborso spese, alla SEZIONE una quota ordinaria in denaro per l'uso dell'ormeggio ed una 
straordinaria di primo ingresso che saranno annualmente fissate dal Consiglio Direttivo della 
SEZIONE medesima, sentito il parere dei Presidenti delle ASSOCIAZIONI affiliate nel caso di un 
programmato aumento. La quota sarà versata entro il 30 gennaio di ogni anno e/o comunque entro 
trenta (30) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.
Contestualmente alla presentazione della ricevuta del versamento, il Titolare dell’assegnazione deve 
presentare il Modello 2 debitamente compilato e sottoscritto. In assenza di questo documento, 
l’assegnazione non potrà venir riconfermata per l’anno successivo. 
In questo caso il posto dell’assegnatario decaduto tornerà nella disponibilità dell’ASSOCIAZIONE, 
che dovrà provvedere a segnalare altro proprio Tesserato che presenti caratteristiche idonee ad 
assumere l’assegnazione dell’ormeggio stesso.
Il Tesserato assegnatario deve partecipare annualmente, sin dal momento dell’ottenimento del posto 
barca alle spese di gestione ed amministrazione delle strutture nautiche.
Ritardi del pagamento saranno penalizzati in misura del 10% per i pagamenti effettuati entro il 30 
aprile, del 20% per i pagamenti effettuati entro il 31 maggio e del 50% per i pagamenti effettuati nel 
mese di giugno. Il Tesserato assegnatario che non risulta in regola con il pagamento entro il 30 giugno, 
perde a tutti gli effetti il diritto del posto barca, che verrà riassegnato dalla SEZIONE coi criteri 
di cui all’ Art. 2.
Le spese del consumo dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, e per quanto altro a disposizione, 
sono comprese nella quota annuale di rimborso spese salvo diversa determinazione del Consiglio 
Direttivo della SEZIONE.
I lavori di sostituzione dei pontili galleggianti o di straordinaria manutenzione e la sorveglianza 
dell’impianto, comporteranno un contributo straordinario fissato dai Consiglio Direttivo della 
SEZIONE in accordo con i rappresentanti delle ASSOCIAZIONI affiliate.
Allo stesso modo si procederà per far fronte all’ impegno economico emergente nel caso in cui la 
SEZIONE risultasse soccombente nella controversia in essere con l’Agenzia delle Entrate relativa all’ 
imposizione dell’IMU sui posti barca, ovvero emergesse la necessità di far fronte ad altre imposizioni 
fiscali o erariali.
ART 10 CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia tra la SEZIONE ed un Tesserato assegnatario del posto barca sarà 
immediatamente notificata all’ASSOCIAZIONE di appartenenza.
Il Consiglio Direttivo della SEZIONE esaminerà la questione nell'ambito delle sue prerogative e del 
Regolamento a cui l’ASSOCIAZIONE con il proprio Tesserato assegnatario si sono obbligati all’atto 
della consegna del posto barca.
L’ASSOCIAZIONE e il Tesserato assegnatario, singolarmente o in accordo, potranno presentare 
ricorso avverso al giudizio del Consiglio Direttivo entro 30 gg. (trenta) dalla data dell’emissione del 
giudizio suddetto, al COLLEGIO DEI PROBIVIRI per una decisione arbitrale presa secondo lo 
STATUTO della SEZIONE. In caso di responsabilità grave il Consiglio Direttivo potrà rinunciare -
con particolare delibera - al giudizio dei Probiviri procedendo all’avvio di azioni secondo la norma
di legge del Codice Civile.

ART 11 - NORME APPLICATIVE 
Le presenti Norme Regolamentari sono state esaminate ed approvate del Consiglio Direttivo riunitosi 
in data 12 dicembre 2022, nell’ambito delle attribuzioni attribuite dallo Statuto, approvato in data9 
aprile 2022, all’ Art. 13.
Entrano in vigore in data 12 dicembre 2022 in concomitanza con i termini di rinnovo annuale delle 
assegnazioni degli ormeggi. Con l’accettazione dell’assegnazione del posto barca, tanto 
l’ASSOCIAZIONE che il Tesserato assegnatario si obbligano al rispetto delle presenti norme.
Le ASSOCIAZIONI e il Tesserato assegnatario dell’ormeggio riceveranno copia delle presenti 
Norme regolamentari per via telematica. Sarà compito delle ASSOCIAZIONI provvedere alla relativa 
comunicazione ai propri Tesserati. Copia sarà esposta all’ Albo presso la sede sociale di Scalo 
Legnami e disponibile nel sito www.fipsastrieste.it
Costituiscono parte integrante del presente atto:
- La tabella rappresentativa della situazione distributiva dei posti barca alla data del presente 
Atto;
- Il modello di dichiarazione da presentare all’ atto dell’Assegnazione e del Rinnovo annuale a 
decorrere dal 2023, entro i termini fissati dal presente Regolamento.

Trieste, 12 dicembre 2022